Art. 5.
(Associazioni animaliste).

      1. Possono richiedere l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 4 le associazioni animaliste riconosciute dalla regione purché dimostrino di disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate. La richiesta è presentata direttamente alla commissione, che ne esamina la validità sulla base dei criteri indicati al medesimo articolo 4.